TRIBUNALE ORDINARIO 
                              di LUCCA 
 
                           Sezione Lavoro 
 
    Nella causa civile iscritta al N.R.G. 1093/2020 promossa da: 
        Paola Maria La Franca ricorrente; 
        Contro Comune di Massarosa resistente. 
    Il Giudice Dott.ssa Alfonsina Manfredini,  a  scioglimento  della
riserva  assunta  all'udienza  del  20/05/2021,  ha  pronunciato   la
seguente ordinanza 
    Rilevato che: 
        - la ricorrente ha opposto  censure  all'articolo  io,  comma
2-bis del D.L  n.  90  del  2014  (recante  "Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la traqarenza  amministrativa  e  per  l'efficienza
degli giudiziari", convertito, con modificazioni, in Legge 11  agosto
2014, n. 114), anche in combinato disposto  con  il  comma  1,  nella
parte in cui prevede che i diritti di segreteria (di rogito)  possano
essere erogati solo ai segretari privi di qualifica dirigenziale o in
servizio  in  enti  locali  privi   di   dipendenti   con   qualifica
dirigenziale; 
        -  ella  ritiene  che  tale  norma  sia  in  contrasto e   in
violazione dei principi di  cui  all'articolo  3  della  Costituzione
tanto sotto il profilo  dell'uguaglianza,  quanto  sotto  il  profilo
della ragionevolezza, agli  articoli  36  e  97  della  Costituzione,
nonche'  dei  principi  di  certezza  del  diritto  e  di   legittimo
affidamento,   anche   in   considerazione   di   quanto    stabilito
dall'articolo 37  CCNL  dei  Segretari,  e,  infine,  per  violazione
dell'articolo 77 della Costituzione. 
    Cio' posto, questo Giudice ritiene  di  accogliere  la  richiesta
avanzata dai difensori della ricorrente  Avvocati  Andrea  Pertici  e
Domenico Iaria, di rimettere la questione al  vaglio  della  Consulta
osservando che non appare condivisibile la posizione  del  Comune  di
Massarosa che ha chiesto, in via incidentale, di rigettare  l'istanza
della  controparte  per  il  ricorso   alla   Corte   Costituzionale,
ritenendola manifestamente infondata per  quanto  detto  dal  Giudice
delle Leggi nella sentenza del 7.04.2016, n. 75,  in  cui  la  Corte,
esprimendosi sulla  non  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 11
della Legge Regionale della Regione Autonoma del Trentino-Alto  Adige
n.  11  del  2014,  ha  ricondotto  alla   "sfera   di   legittimita'
costituzionale" l'articolo 10 D.L. n. 90 del  2014,  individuando  la
platea dei  beneficiari  dei  diritti  di  rogito,  limitatamente  ai
segretari di fascia "C", privi di qualifica dirigenziale, e a  quelli
che, pur rivestendo qualifica dirigenziale, prestano  l'attivita'  di
rogito presso enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale. Ad
avviso di questo giudicante, infatti, la legittimita' costituzionale,
o  meno,  della  disposizione  citata  non  era  oggetto  del   thema
decidendum  sottoposto  dal  Giudice  rimettente  al   vaglio   della
Consulta. 
Sulla rilevanza quella questione di legittimita' costituzionale. 
    Rilevato che: 
        - nel periodo di tempo tra il 2.1.2016 e il  3.11.2019  Paola
Maria La Franca ha svolto le funzioni di segretario comunale di prima
fascia (con qualifica dirigenziale e abilitazione a prestare servizio
presso gli enti territoriali di classe 1^A e 1^B) presso il Comune di
Massarosa (Lu) e, nell'esercizio delle sue  funzioni,  ha  rogato  un
significativo numero di atti, per i quali l'Amministrazione  Comunale
ha incassato la somma complessiva di euro  30.731,66  (euro  9.565,61
per l'anno 2016, euro 5.169, 52 per il 2017,  euro  6.713,44  per  il
2018, euro 2.238,09 per il 2019) e, tuttavia, la  ricorrente  non  ha
ricevuto alcun  diritto  di  rogito  da  parte  dell'ente  locale  e,
nonostante le sue espresse sollecitazioni, il Comune di Massarosa  ha
negato di poter dare  seguito  alla  richiesta  in  forza  di  quanto
previsto dall'articolo 10 D.L n. 90 del 2014; 
        - Paola Maria La Franca, mediante ricorso ex art. 414 c.p.c.,
presentato dinanzi al Tribunale di Lucca in funzione del Giudice  del
Lavoro, ha incardinato il presente giudizio  R.G.  n.  1093/2020  nei
confronti del Comune di Massarosa,  nella  persona  del  Sindaco  pro
tempore Alberto Coluccini, al fine di vedersi riconosciuti  dall'ente
i  diritti  di  rogito  per  l'attivita'  prestata  in  qualita'   di
segretario comunale; 
        - i difensori della  ricorrente  contestano  la  legittimita'
costituzionale  del  D.L.   n.   90   del   2014,   convertito,   con
modificazioni, in Legge n. 114 del 2014, relativamente  all'art.  10,
comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, nella  parte
in cui tale norma limita l'attribuzione di una quota dei  diritti  di
rogito spettanti  all'ente  locale  ai  segretari  comunali  che  non
abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali
privi di personale con qualifica  dirigenziale,  anziche'  prevederla
per tutti i segretari comunali e  provinciali.  Essi  ritengono  tale
norma violativa dei principi di uguaglianza e  di  ragionevolezza  di
cui all'articolo 3 della Costituzione, ovvero di quelli espressi agli
articoli 36, 77, 97  della  Costituzione,  nonche'  dei  principi  di
certezza  del  diritto  e  di   legittimo   affidamento,   anche   in
considerazione  di  quanto  previsto  dall'articolo   37   CCNL   dei
Segretari. 
    Ritenuto che: 
        - l'articolo 10, comma 2-bis, D.L. n. 90 del 2014, cosi' come
formulato, appare disconoscere il  valore  dell'attivita'  di  rogito
degli  atti  del  segretario  comunale,  in  qualita'   di   pubblico
ufficiale, potendo giungere a negare qualunque specifico compenso per
la stessa; 
        - lo  stesso  crea  significative  discriminazioni  prive  di
ragionevolezza e  financo  rimesse  alla  casualita'  (non  essendoci
regole che ancorino la presenza di dirigenti all'interno  degli  enti
locali a fattori oggettivi) e non sempre prevedibili, e  disincentiva
dal rogare gli atti, Incidendo  negativamente  sull'efficienza  della
Pubblica Amministrazione; 
        - il contenuto dell'art. 10 suddetto, in  parte  qua,  appare
disomogeneo rispetto al contenuto del D.L n. 90 del 2014 e  privo  di
ragioni  idonee  a  giustificare   il   ricorso   al   Decreto-Legge,
manifestamente carente di un caso straordinario di  necessita'  e  di
urgenza; 
        - il caso all'esame di questo giudice  e'  tale  per  cui  la
norma in oggetto si appalesa dirimente, poiche' impedisce, cosi' come
formulata, di accogliere le pretese avanzate dalla  ricorrente,  come
pacificamente inteso anche dal resistente che non ha riconosciuto  le
pretese della ricorrente proprio in forza del disposto della norma in
esame; 
        -  il  giudizio  di  merito  non  possa  essere  definito   a
prescindere  dalla   risoluzione   della   sollevata   questione   di
legittimita' costituzionale in merito all'articolo 10,  comma  2-bis,
D.L n. 90 del 114, essendo particolarmente pregnanti i requisiti  del
difetto  della  qualifica  dirigenziale  del  segretario  comunale  o
provinciale e dell'assenza di dipendenti con  qualifica  di  dingente
nell'organico dell'ente locale, al fine di riconoscere al  segretario
comunale o provinciale, che presti attivita' di rogazione degli  atti
in favore dell'Amministrazione Comunale o Provinciale, i  diritti  di
rogito come compenso per l'attivita' di rogazione svolta; 
        - conclusivamente debba  ritenersi  sussistere  nel  presente
procedimento la concreta rilevanza della  questione  di  legittimita'
costituzionale della disposizione legislativa di cui all'articolo 10,
comma 2-bis, D.L. n. 90 del 114, convertito,  con  modificazioni,  in
Legge n. 114 del 2014. 
Sulla non manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Ritenuto  che  non  sia  possibile   offrire   un'interpretazione
costituzionalmente conforme della norma in esame, in  quanto  il  suo
tenore  letterale,  chiaro  e  specifico,  non  lascia  margini   per
addivenire  a  un'interpretazione   difforme   -   costituzionalmente
orientata - della norma stessa. 
    Rilevato che: 
        - la questione attiene,  primariamente,  alla  necessita'  di
ripristinare  la  parita'  di  trattamento  sotto  il   profilo   del
riconoscimento dei diritti di  rogito  tra  i  segretari  comunali  e
provinciali c.d. di prima fascia e quelli di fascia inferiore  e  tra
quelli operanti in enti locali  privi  di  personale  con  qualifiche
dirigenziali  e  quelli  prestando  la   propria   attivita'   presso
un'Amministrazione Comunale o Provinciale avente nel proprio organico
dipendenti con qualifica dirigenziale; 
        - la competenza dei segretari comunali e provinciali a rogare
gli atti dell'ente locale risale al R.D. 3 marzo  1934,  n.  383:  in
particolare,   dall'art.   89   emergeva   il   carattere    autonomo
dell'attivita' di rogito esercitata dai segretari rispetto alle altre
competenze degli stessi in servizio presso l'ente, e  la  conseguente
attribuzione di un autonomo - e ragionevole - compenso; 
        - la Sezione V del Consiglio di Stato  con  la  sentenza  del
12.11.2015, n. 5183, ha affermato che "i diritti di rogito hanno  una
funzione di remunerazione di una particolare attivita' alla quale  e'
correlata una  responsabilita'  di  ordine  speciale  e  sorgono  con
l'effettiva  estrinsecazione  dellafunzione  di  rogante  la   quale,
ancorche'  di   carattere   obbligatorio,   eccede   l'ambito   delle
attribuzioni  di  lavoro  normalmente   riconducibili   al   pubblico
impiego", non apparendo ragionevole dedurre l'omnicomprensivita'  del
trattamento; 
        - l'esercizio di  detta  competenza,  sin  dall'origine  e  a
tutt'oggi (se pur con riguardo ad alcuni segretari comunali),  si  e'
posta come  autonoma  e  del  tutto  peculiare  rispetto  alle  altre
funzioni che il segretario esercita alle dipendenze dell'ente locale,
rappresentando l'eventuale alternativa al ricorso a un Notaio, ovvero
implicando  -  detta  funzione   -   anche   diverse   e   specifiche
responsabilita', eccedenti l'ambito delle attribuzioni  riconducibili
al segretario in base al rapporto di Pubblico Impiego; 
    Ritenuto che: 
        - cosi' formulato, la limitazione contenuta nell'articolo 10,
comma 2-bis, D.L. n. 90 del 2014,  ove  riconosce  ai  segretari  una
quota dei diritti di segreteria, seppure  entro  complessivamente  il
quinto dello stipendio, ma a condizione  che  l'attivita'  di  rogito
degli atti agli enti locali sia prestata  da  segretari  privi  della
qualifica dirigenziale o,  comunque,  operanti  in  Comuni  privi  di
dirigenti, risulta confliggere con  il  diritto  di  detti  segretari
comunali a ricevere una  retribuzione  per  le  proprie  prestazioni,
commisurata alla quantita' e alla qualita' del lavoro, secondo quanto
sancito dall'articolo 36 della Costituzione; 
        - in tal modo i segretari comunali, a cui per  effetto  della
suddetta norma non viene riconosciuto alcun diritto di rogito, vedono
di fatto neutralizzata l'attivita' di rogito che e' invece  attivita'
specifica e ultronea rispetto a quella  ordinariamente  prestata  dai
segretari; 
        - la proporzionalita' e la sufficienza della retribuzione  e'
normalmente verificata avuto riguardo  al  CCNL  che,  nella  specie,
prevede la corresponsione dei diritti di segreteria (il cui ammontare
e' poi determinato  dalla  legge)  e  l'eliminazione  del  diritto  a
percepire i diritti di segreteria per gli atti rogati  ad  avviso  di
questo giudice, viola i principi di certezza del diritto e  legittimo
affidamento, nella misura in cui, in virtu' dell'art. 37 del CCNL dei
Segretari, l'intera categoria dei segretari comunali e provinciali fa
affidamento su tale voce stipendiale; 
        - la norma in esame risulta in  contrasto  con  l'articolo  3
della Costituzione, tanto in relazione al  profilo  dell'uguaglianza,
quanto per quello della ragionevolezza, poiche' idonea a creare,  tra
i segretari comunali e provinciali, allorquando svolgano la  medesima
funzione, trattamenti  differenziati  senza  che  cio'  possa  essere
giustificato in base ad alcuna ratio, non  comprendendosi  il  motivo
per cui un segretario comunale o provinciale sia costretto a  vedersi
riconosciuti i diritti di segreteria soltanto quando appartenga a una
fascia inferiore o svolga la  sua  attivita'  in  un  ente  privo  di
dirigenti; 
        - come argomentato dalla difesa della ricorrente, in  maniera
efficiente e condivisibile, non appare che la presente disparita'  di
trattamento  discendente   dalla   norma   censurata   possa   essere
giustificata dalla  presunta  funzione  "perequativa"  di  differenti
trattamenti  retributivi,   ossia   rispetto   alle   posizioni   con
retribuzione  inferiore,   ne'   appare   questa   la   ratio   della
corresponsione  dei  diritti  di  segreteria,  considerando  che  non
potrebbe assegnarsi una funzione "perequativa" a una voce di per  se'
variabile e, comunque, potenzialmente assente,  qualora  la  presente
attivita' venisse a mancare o a ridursi; 
        - sia  condivisibile  l'argomentazione  di  parte  ricorrente
circa l'erroneita' dei presupposti dell'asserita funzione perequativa
e,  in  particolare,   sull'applicazione   dell'istituto   del   c.d.
''galleggiamento",  osservandosi  che  tale   principio   non   opera
automaticamente, essendovi casi in cui non opera, pur in presenza  di
dirigenti, e casi in cui si applica a tutti  i  segretari,  anche  di
fascia inferiore c.d. "C". Inoltre il  "galleggiamento",  potendo  un
segretario comunale prestare  le  proprie  attivita'  anche  in  piu'
Comuni, puo' avvenire per la presenza di dirigenti anche in uno  solo
dei Comuni presso i quali il segretario presta servizio  e,  in  tale
situazione, in forza della norma in oggetto il segretario non  riceve
i diritti di  rogito  nel  Comune  ove  sono  presenti  i  dirigenti,
consentendogli, pero', il "galleggiamento",  ma,  nonostante  la  sua
retribuzione  abbia  "galleggiato"   con   la   posizione   economica
dirigenziale  piu'  elevata  e,  non  ravvisandosi  alcuna   esigenza
"perequativa", riceve - come nel caso di specie - comunque i  diritti
di rogito negli altri Comuni privi  di  dirigenti  nei  quali  presta
servizio.  Pertanto,  tale   segretario   finisce   per   avere   una
retribuzione equiparata in tutte le voci contrattuali al dirigente e,
al contempo, percepisce anche  i  diritti  di  rogito,  maturati  per
l'espletamento della  funzione  rogatoria  nei  Comuni  convenzionati
privi  di  dirigenti;  per  converso,  un   segretario   comunale   o
provinciale di analoga fascia professionale, dipendente in uno o piu'
Comuni con dirigenti, sicuramente non riceve  i  diritti  di  rogito,
anche se non beneficia del "galleggiamento"; 
        - dunque, la norma non assolve  una  funzione  "perequativa",
bensi'  e'  tale  da  determinare  un'irragionevole   disparita'   di
trattamento  fra  i  consiglieri  comunali  e   provinciali,   quindi
un'irragionevole difformita' in grado di inficiare la progressione in
carriera dei lavoratoti pubblici, cosi' violando i  principi  di  cui
all'articolo 97 della Costituzione; 
        - la  norma  censurata  si  palesa  disomogenea  rispetto  al
contenuto del Decreto-legge n. 90 del 2014 diretto a  intervenire  in
tema di "Misure nrgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari",  mancando
una situazione di  necessita'  e  di  urgenza  tale  da  giustificare
l'utilizzo da parte del legislatore della decretazione di urgenza per
introdurre - in sede di conversione - la norma in esame. 
    Ritenuto, conclusivamente e in  presenza  dei  presupposti  della
rilevanza e la non manifesta infondatezza della  questione,  che  sia
necessario sollevare  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 10, comma 2-bis, D.L n. 90 del  2014,  convertito,  con
modificazioni in Legge n. 114 del 2014.